Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - fax. n. 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui Uffici e' domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, ricorrente; Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica, resistente per la dichiarazione di Illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della Legge della Regione Molise 7 agosto 2012 n. 16, recante "Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge Finanziaria Regionale 2012)", pubblicata nel B.U. Molise 16 agosto 2012, n. 19. Con la legge n. 16 del 7 agosto 2012 la Regione Molise ha apportato modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012 n. 2 (Legge Finanziaria Regionale 2012). In particolare, l'art. 6 della predetta legge regionale n. 16/2012, aggiunge, dopo l'art. 69 della 1.r. n. 2/2012, l'art. 69-bis il quale stabilisce che nel periodo di attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 3, commi 1 e 2, dall'art. 67, dall'art. 68 e dall'art. 69 di detta legge regionale n. 2 del 2012, sia attribuito al Commissario ad acta nominato ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), vale a dire al Presidente pro tempore della Regione Molise, nominato Commissario ad acta dal Consiglio dei Ministri con delibera del 20 gennaio 2012. L'art. 6 della 1.r Molise n. 16/2012 si presta a censure di illegittimita' costituzionale per il seguente motivo di Diritto Violazione dell'art. 120 Cost., nonche' dei principi fondamentali in materia di coordinamento della funzione pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., cui sono riconducibili le norme riguardanti la disciplina dei piani di rientro dal disavanzo sanitario. Interessa premettere che le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1 e 2, nell'art. 67, nell'art. 68 e nell'art. 69 della legge regionale n. 2 del 2012 sono state impugnate con ricorso a codesta Ecc.ma Corte in base a delibera del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012, in quanto gli interventi con esse previste interferiscono con le funzioni espletate dal Commissario ad acta, in violazione dell'art. 120 Cost. Ad una prima lettura potrebbe sembrare che con l'art. 6 della L.R. n. 16/2012 la regione abbia inteso uniformarsi alle censure formulate con tale ricorso, perche' attribuisce le funzioni previste dalle citate disposizioni al Commissario ad acta nominato ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 159/2007, e cioe' al Presidente pro tempore della Regione Molise, nominato Commissario ad acta dal Consiglio dei Ministri con delibera del 20 gennaio 2012. In realta' la citata disposizione incorre negli stessi vizi contestati con il precedente ricorso, in considerazione delle sopravvenute modifiche del quadro normativo della materia. Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la Regione Molise, per la quale e' stata verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario che ha generato uno squilibrio economico-finanziario tale da compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato il 30 marzo 2007 un accordo con i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che prevede una serie di interventi da attivare nell'arco del triennio 2007-2009 finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico e finanziario della Regione nel rispetto dei livelli assistenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1 comma 180, della legge 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). La Regione Molise, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dall'intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 131 /2003. Nella riunione del 24 luglio 2009, il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina del Presidente della Regione pro tempore quale Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Molise. Nella successiva riunione del 20 gennaio 2012 il Consiglio dei Ministri ha confermato la nomina del Presidente della Regione pro tempore quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, conferendo al medesimo l'incarico di provvedere a realizzare determinati interventi prioritari. Occorre peraltro considerare che l'art. 2, comma 84, della legge n. 191 del 2009 ha previsto che "Qualora il presidente della regione, nominato Commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 79 o 83, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei Ministri, in attuazione dell' articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati". Con delibera del 20 luglio 2012, il Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli esiti negativi emersi nella riunione di verifica del 3 aprile 2012, ha ritenuto non piu' procrastinabile la conclusione della procedura di cui alla norma sopra citata, ed ha pertanto nominato un nuovo Commissario ad acta per l'adozione e l'attuazione degli obiettivi prioritari del piano di rientro e dei successivi programmi operativi non compiutamente realizzati dal Presidente della Giunta pro tempore in funzione di Commissario ad acta. Tale provvedimento e' stato adottato nell'esercizio delle potesta' previste dall'art. 120, secondo comma, Cost., ed in attuazione di norme di principio riconducibili alla materia del "coordinamento della finanza pubblica" ai sensi dell'art 117, terzo comma, Cost. Pertanto, la norma qui impugnata incorre negli stessi vizi gia' dedotti con il precedente ricorso, perche' interviene nella disciplina adottata dallo Stato in base alle predette norme costituzionali ed attribuisce la competenza in materia al Commissario ad acta designato ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 159 del l° ottobre 2007, senza tener conto della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, che ha attribuito tali funzioni al nuovo Commissario ai sensi del citato art. 2. comma 84, della legge n. 191/2009. Codesta Corte costituzionale ha gia' avuto modo di pronunciarsi in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario e di gestione commissariale degli stessi. In particolare con la sentenza n. 100/2010 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Campania 28 novembre 2008 n. 16 recante "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo", ha affermato che una norma statale (cfr. l'allora vigente articolo 1, comma 796, lettera b) della legge n. 296 del 2006) ha reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione "necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ivi compreso l'Accordo intercorso tra lo Stato e la Regione Campania". Codesta Corte ha affermato, inoltre, che la suddetta norma statale, che assegna a tale Accordo carattere vincolante per le parti tra le quali e' intervenuto, puo' essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, con la sentenza n. 78/2011 codesta Corte ha evidenziato che l'operato del Commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il carattere vincolante dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad un'attivita' che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica (articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007»). E' dunque tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo e' nella specie imposto dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale qual e' quello alla salute (articolo 32 Cost,) - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario ad acta, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli Organi regionali. Pertanto, qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione e' idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma. Cost. Da queste considerazioni di ordine generale si desume l'illegittimita' della norma censurata per gli specifici motivi che di seguito si espongono: a) Illegittimita' dell'art. 6 della Regione Molise n. 16/2012, in relazione all'art. 3, comma le 2 L.R. Molise n. 2/2012. L'art. 6 della L. R. n. 16/2012 e' illegittimo nella parte in cui trasferisce al Commissario ad acta ex d.l. n. 159/2007 le funzioni previste dai primi due commi dell'art. 3 della L. R. n. 2/2012. Tali disposizioni prevedono che «1. Il Sistema Regione Molise, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 (Misure di razionalizzazione della spesa regionale), e' costituito dalla Regione e dagli enti di cui alle allegate tabelle Al e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli elenchi. L'elenco aggiornato e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione e del loro contributo al Sistema, il potere d'indirizzo della Regione, nonche' i rapporti finanziari, i poteri e le modalita' di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza. I compiti operativi e le attivita' gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1, diversi dalla Regione, individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite. Le modalita' di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1, la puntuale individuazione dei compiti e delle attivita' affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale". La norma censurata, attribuendo al commissario ex d.l. n. 159/2007 le predette funzioni, interferisce con le disposizioni contenute nella normativa statale che attribuiscono tali funzioni anche al nuovo Commissario ad acta oltre che al Presidente della Giuntapro tempore. In sostanza, l'art. 3 della legge n. 2/2012, combinato con l'art. 6 in esame, riconosce al Commissario ad acta ex d.l. n. 159/2007 la potesta' di impartire direttive all'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), senza considerare che, essendo stato nominato il nuovo Commissario ad acta per l'attuazione dal Piano di rientro, e' compito di quest'ultimo commissario impartire direttive alla citata azienda sanitaria, secondo quanto emerge dal mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012. La disposizione regionale in esame in particolare contrasta con il par. A, del menzionato mandato commissariale, che fa riferimento all'adozione ed attuazione degli obiettivi prioritari dei piani di rientro e dei successivi programmi operativi non compiutamente realizzati dal precedente Commissario ad acta, tra cui sono compresi, ai sensi del punto 4 della precedente delibera del 20 gennaio 2012, l'incarico di realizzare il "completamento dell'assetto territoriale dell'ASREM, con il superamento di qualsiasi forma di articolazione gestionale basata sul sistema delle disciolte zone territoriali: adozione del nuovo atto aziendale, secondo i rilievi ministeriali, in coerenza con Programma Operativo 2011-2012 ed il nuovo Piano Sanitario regionale 2011-2013 da adottarsi, fra l'altro, con la previsione della definizione di un centro unico di responsabilita' delle principali funzioni, quali la gestione contabile, la gestione del personale e gli acquisti». b) Illegittimita' dell'art. 6 della L. R. Molise n. 16/2012, in relazione all'art. 67 , commi 1 e 2 L. R. Molise n. 2/2012 L'impugnato art. 6 e' altresi' illegittimo nella parte in cui trasferisce al Commissario ad acta ex d.1. n. 159/2007 le funzioni previste dall'art. 67 commi i e 2 della legge n. 2/2012 secondo cui "1. Primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 1 aprile 2005, n. 9 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e' sostituito dal seguente: "I distretti, individuati ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, costituiscono il livello in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari e socio-assistenziali. 2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta una proposta di riordino e rideterminazione dei distretti di cui al comma 1.» Il predetto articolo, che attribuisce al precedente commissario il compito di intervenire sul riordino e sulla rideterminazione dei distretti dell'unita' sanitaria locale, non tiene conto del fatto che, essendo stato nominato il nuovo Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro, e' compito di quest'ultimo Commissario provvedere alla riorganizzazione sanitaria, secondo quanto emerge dallo stesso mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012. La disposizione regionale in esame in particolare contrasta con il par. A, che fa riferimento tra l'altro, a quanto previsto al punto 3 della precedente delibera del 20 gennaio 2012 che attribuisce al Commissario ad acta l'incarico di provvedere a realizzare il riassetto della rete ospedaliera e territoriale. c) Illegittimita' dell'art. 6 della L. R. n. 16/2012, in riferimento all'art. 68 L. R. Molise n. 2/2012. Il censurato art. 6 e' parimenti illegittimo laddove attribuisce al precedente Commissario ad acta i compiti previsti dall'art. 68 della L. R. Molise che cosi' dispone: " All'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 2010, n. 8 (Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 e soppressa la lettera 1); b) la lettera a) del comma 8 e' sostituita dalla seguente "a) l'apposizione del visto di congruita' di cui all'articolo 32;" A tal proposito giova rappresentare che il predetto art. 68 si e' esposto a censure di incostituzionalita' per contrasto con quanto stabilito da codesta Corte Costituzionale con sentenza del 07.03.2011 n. 78. Tale sentenza, infatti, ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'intero comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 8/2010 (che attribuiva alla Giunta regionale il controllo su tutti gli atti del Direttore Generale ASREM), nella parte in cui non escludeva dall'ambito della sua operativita' le funzioni e le attivita' del Commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria. Orbene, l'art. 68, comma 1, lettera a), della legge n. 2/2012 ha modificato solo parzialmente il suddetto comma 2, dell'art. 31 della legge regionale n. 8/2010, presupponendo la vigenza delle restanti disposizioni, dichiarate costituzionalmente illegittime con la citata sentenza. L'art. 6 della legge n. 16/2012 non supera i problemi di costituzionalita', ma ne genera altri, perche' attribuendo le funzioni di cui' trattasi al Commissario ad acta designato ex d.l. n. 159/2007, non considera le sopravvenute disposizioni contenute nella delibera P.C.M. 7 giugno 2012 che ha attribuito le funzioni di cui trattasi al nuovo commissario. d) Illegittimita' dell'art. 6 della L. R. n. 16/2012, con riferimento all'art. 69 della L. R. Molise n. 2/2012 La norma qui censurata attribuisce al Commissario ad acta ex d.l. n. 159/2007 le funzioni previste dall'art. 69 della legge regionale n. 2/2012 secondo cui "Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 (Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) e' sostituito dal seguente: "5. Per le strutture che richiedono l'accreditamento, la verifica della congruita' con il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e sociosanitarie individuate dalla programmazione sanitaria regionale e' effettuata dal C.R.A.S.S. o dall'organo competente istituito da apposito provvedimento di Giunta regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda". L'impugnato art. 6 non tiene conto del fatto che, essendo stato nominato il nuovo Commissario per l'attuazione del piano di rientro, tale materia rientra tra i compiti del suddetto Commissario ad acta, secondo quanto emerge dallo stesso mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012 che fa riferimento tra l'altro, ai compiti gia' previsti dal Par. A, n. 5, e 7 e par. C del precedente mandato commissariale del 20 gennaio 2012. Per tutte le predette ragioni la norma in esame e' costituzionalmente illegittima perche' incide sulla potesta' legislativa dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica ed interferisce con le funzioni esercitate dallo Stato ai sensi dell'art. 120 Cost.